Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. III Civile – Sentenza del 22.4.2015 (Dott. Massimo Vaccari)

Conclusione di un accordo transattivo in corso di causa, mediante scambio di proposta conciliativa e successiva accettazione, e conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONE III CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. /2005 R.G. promossa da: G. A. (C.F. ) rappresentato e difeso dall’avv. T. F. ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima sito in Legnago (Vr);

ATTORE

contro

G. G. (C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv. Z. D. e A. E. M. ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Castagnaro (Vr);

CONVENUTO

CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Come da verbale di udienza del 20 novembre 2014
PARTE CONVENUTA
Come da verbale di udienza del 20 novembre 2014
MOTIVI DELLA DECISIONE

G. A., sul presupposto di essere proprietario di un immobile, sito nel comune di S. Pietro di Legnago e destinato fin dagli anni 1959 – 1960 allo svolgimento di attività alberghiera, condotta da ultimo sotto la ditta “Albergo new Touring di G. A.”, con ricorso depositato il 14.12.2004, ha promosso davanti al Tribunale di Verona, Sezione distaccata di Legnago, un procedimento ex art. 700 c.p.c. chiedendo che venisse ordinato al proprio fratello G. G. l’immediata adozione delle misure e degli accorgimenti tecnici volti a contenere entro i limiti di tollerabilità l’emissione rumorosa e la conseguente immissione sonora provenienti dall’autolavaggio dallo stesso gestito e adiacente al succitato immobile.

Espletata una ctu volta ad accertare la sussistenza e il carattere delle lamentate immissioni, la predetta istanza cautelare è stata accolta con ordinanza del 6 giugno 2005.

Il G. A. ha quindi introdotto davanti al succitato ufficio giudiziario il giudizio di merito conseguente al predetto giudizio cautelare, chiedendo la condanna del proprio congiunto all’immediata adozione di tutte le misure necessarie e sufficienti a riportare le immissioni entro i limiti di tollerabilità nonché che fosse ordinata la definitiva cessazione dell’attività di autolavaggio notturno in ipotesi di mancata adozione delle misure che fossero state ritenute più opportune e, infine, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non derivati dall’illegittima immissione.

G. G. si è costituito anche in tale fase assumendo di aver osservato la pronuncia cautelare e chiedendo che venisse accertato il suo diritto alla rimessa in funzione dell’impianto di autolavaggio con il conseguente rigetto delle domande di controparte.
Al termine dell’attività istruttoria, consistita nell’effettuazione di un supplemento di ctu, diretto a verificare l’efficacia delle opere di bonifica realizzate dal convenuto, l’assunzione delle prove orali richieste dalle parti e l’esperimento da parte del G.I di due tentativi di conciliazione, il secondo dei quali all’udienza del 21 ottobre 2009 è stata trasmessa alla sede centrale di questo Tribunale a seguito della soppressione della sede distaccata di Legnago.

Ciò detto con riguardo alle prospettazioni delle parti e all’iter del giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito del perfezionamento, in corso di causa, di un accordo transattivo tra le parti mediante scambio di proposta ed accettazione.

Sul punto occorre innanzitutto rammentare, sotto il profilo teorico che, secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo giudice, a tale pronuncia può pervenirsi in ogni fase e grado del giudizio ordinario ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.

In particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere che può essere rilevata di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni.

Calando tali principi nel caso di specie, all’udienza del 21 ottobre 2009, alla quale presero parte anche le parti personalmente, a fronte della formulazione da parte dell’attore di una proposta conciliativa, il convenuto, anche a mezzo del suo difensore munito di procura speciale, formulò una controproposta che prevedeva il pagamento da parte sua della somma di euro 10.000,00, comprensiva della quota parte di ctu, in quattro rate dell’importo di euro 2.500,00 ciascuna, l’esecuzione delle opere indicate dal ctu e il mantenimento della facoltà di altro giudizio di carattere societario nei confronti dell’attore.

Orbene quella proposta, come ha evidenziato la difesa dell’attore nella comparsa conclusionale, venne accettata nella successiva udienza del 15 dicembre 2009 da G. A. che era comparso personalmente e che, al fine di manifestare inequivocabilmente la propria volontà in tal senso, sottoscrisse il relativo verbale.

Alla luce di tale emergenza deve ritenersi che, contrariamente a quanto ritenuto dalle parti, l’accordo transattivo si sia concluso tra loro, secondo il meccanismo di cui all’art. 1326 commi 1 e 3, c.c., nel momento in cui il convenuto ebbe conoscenza della accettazione della sua proposta da parte dell’attore, momento che va identificato nella stessa udienza sopra citata, tenuto conto che G. G. vi fu rappresentato dal proprio difensore, avv. Z., che era munito di procura a transigere (cfr. mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in atti) o, al più tardi, nella udienza successiva, dovendosi presumere che fosse stato notiziato di quanto era accaduto nell’udienza del 15.12.2009 sempre dal suo legale.

A conforto di quanto detto è opportuno precisare che l’accettazione da parte dell’attore della controproposta formulata dal convenuto non può ritenersi tardiva, sia perché per essa non era stato fissato nessun termine sia perché venne formalizzata all’udienza immediatamente successiva a quella in cui era stata formulata la proposta.

Nemmeno risulta che il convenuto avesse revocato la suddetta proposta prima di conoscere l’accettazione di controparte, come ben avrebbe potuto fare ai sensi dell’art.1328 c.c., non potendosi interpretare come ritrattazione la richiesta avanzata dal suo difensore, sempre all’udienza del 15.12.2009, di fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni, dal momento che quella istanza era funzionale alla sola regolamentazione delle spese di lite e come tale, era compatibile con la ravvisata conclusione dell’accordo conciliativo.

Si noti poi che, tenuto conto delle predette modalità, anche il requisito di forma di cui all’art. 1967 c.c. risulta essere stato osservato nel caso di specie.

È noto che nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziali vanno liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2009, n. 44832 ; Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civ., sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775).

In applicazione di tale criterio le spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare ed ad eccezione di quelle delle ctu espletate, che sono state ricomprese nell’accordo transattivo (in esso si è infatti convenuto che tali spese gravino sulle parti secondo la ripartizione stabilita nei decreti di liquidazione), vanno poste a carico del convenuto alla luce della decisiva considerazione che la verifica tecnica svolta nella fase cautelare ha consentito di acclarare l’intollerabilità delle immissioni rumorose provenienti dall’autolavaggio da lui gestito (valutazione invero mai contestata dal convenuto) e quelle svolte nel corso del giudizio di merito l’inidoneità degli interventi eseguiti da G. G. a ricondurle in limiti di legge o meglio non dannosi per la salute.

Alla relativa liquidazione si procede come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014, entrato in vigore il 3 aprile 2014.

In particolare la somma da riconoscersi a titolo di compenso va liquidata sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal suddetto regolamento sia per la fase cautelare ante causam che per quelle in cui si è articolato il giudizio di merito.

All’attore spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15% e dei contributi unificati versati.

P.Q.M

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta così decide: dichiara cessata la materia del contendere, a seguito di intervenuta transazione tra le parti secondo le modalità di cui in motivazione e condanna il convenuto a corrispondere all’attore le spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 7.962,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% di tale importo, Iva e Cpa per la fase cautelare ante causam e in quella di euro 13.430,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% di tale importo, Iva e Cpa per la fase di merito.

Verona 22 marzo 2015

Il Giudice

Dott. Massimo Vaccari

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button